Avevo già trattato questo argomento nel 2017, ma ritengo opportuno riprenderlo in occasione della futura tornata elettorale regionale. La resistenza, come principio fondante della lista Resistere Veneto, è costituzionalmente riconosciuta dai lavori preparatori dell’art. 54 (quello che prevede che i funzionari pubblici devono adempiere il loro dovere con disciplina e onore). I Costituenti Dossetti e Cevolotto in sede di sotto commissione, proposero che fosse inserito il seguente comma: "Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino". Inoltre il relatore Merlin, ha ricordato che Tommaso d'Aquino, uno dei principali pilastri teologici della Chiesa Cattolica, scrisse: “Bisogna dire che il regime tirannico non è giusto perché non è ordinato al bene comune ma al bene privato di colui che governa. Per tale ragione il sovvertimento di questo regime non ha carattere di sedizione”.
Alla fine l’Assemblea non approvò il comma per non sancire un principio rivoluzionario, uno dei motivi per cui il concetto di resistenza non è stato inserito nella Carta Costituzionale è la possibile confusione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. Invece tra i due termini c'è una profonda differenza: la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; invece, la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purché sia, naturalmente, democratico) e quindi e' uno strumento di garanzia per la sua esistenza.
Nonostante la sua non inclusione, secondo l’On. Costantino Mortati, i lavori parlamentari autorizzano a parlare, nel dibattito per l’approvazione della Costituzione, del DIRITTO DI RESISTENZA. Mortati, eminente costituzionalista, nella sua dichiarazione di voto sul 2°comma dell' art 50 del Progetto di Costituzione (poi diventato art. 54), afferma: "La resistenza trae titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com'è sull'adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare quanti siano più sensibili a essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza e la carenza degli organi ad essa preposti". Inoltre, nel suo commento all'art.1 della Costituzione, nel Commentario della Costituzione del 1975, afferma: "Per contestare l'ammissibilità' del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma del progetto che lo prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato, ma prevalente sembra essere stata l'opinione dell'inutilità di una norma che disciplini i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni".
La domanda sorge spontanea, in che modo i cittadini possono, costituzionalmente, resistere alla violazione dei principi costituzionali dagli organi ad essa preposti, cioè quando “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche infrangono il dovere di adempierle con disciplina ed onore"? Ritorniamo all’articolo 1 della Costituzione. Che ci dice come esercitare la sovranità: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Se per i lavori preparatori, che fanno parte integrante della nostra Costituzione, il diritto di resistenza è una componente della sovranità popolare, per la nostra Costituzione la resistenza va esercitata nel rispetto della legge, quindi la disobbedienza non violenta a leggi ingiuste è di fatto l’esercizio della sovranità popolare, che spetta al cittadino sia come singolo, sia come pluralità di cittadini “Resistere Veneto”.
Marco Fascina