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20201115 MF archeologia industrialeTutela del paesaggio ed aree industriali, come si semplifica la burocrazia? Quando, nel lontano 1939 fu promulgata la legge n. 1497 che sanciva la protezione delle bellezze naturali, nessuno avrebbe mai immaginato che, sulla stessa linea evolutiva della legiferazione italiana si sarebbe arrivati a tutelare, sostanzialmente alla stregua di bellezze naturali, gli insediamenti industriali. Nel meno lontano 1985 fu promulgata la legge n. 431 nota come legge Galasso dal nome dello storico e sottosegretario ai beni culturali ed ambientali Giuseppe

Galasso che ne fu il promotore. Questa legge estese la protezione destinata alle bellezze naturali dalla legge 1497/39 a vaste estensioni territoriali quali, ad esempio, i territori di alta montagna, le foreste ed i boschi, le aree costiere e lacustri, le sponde dei fiumi. In particolare, i fiumi ed i corsi d’acqua in genere sono protetti per una distanza di 150 metri da entrambe le sponde formando così lunghe fasce di territorio vincolato ampie più di 300 metri.

La storia dell’industrializzazione testimonia come, per motivi di approvvigionamento d’energia e d’acqua gli edifici industriali siano stati costruiti vicino ai fiumi e le moderne aree industriali, anche in epoca di elettrodotti e di acquedotti si siano sviluppate accanto alle fabbriche più antiche. Risultato: per effetto della legge Galasso la maggior parte delle aree industriali (quelle a meno di 150 metri dal fiume) sono tutelate come “beni paesaggistici”, qualcosa di simile a quelle bellezze naturali da cui tutto è cominciato. L’effetto pratico di tale risultato è che, salvo alcune eccezioni per gli interventi definiti di lieve entità, ogni modifica all’aspetto esterno di edifici, strade e di tutto ciò che si trova nelle aree tutelate, tra le quali anche le zone industriali di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzata secondo una procedura per la quale sono previsti tempi tra i 60 ed i 120 giorni. Effettuare le modifiche di cui sopra senza autorizzazione costituisce reato. Immaginiamo, ad esempio, che, in seguito ad una riorganizzazione del sistema produttivo di uno stabilimento industriale, risulti più conveniente far transitare i mezzi di trasporto in arrivo o in uscita dal piazzale dello stabilimento da un accesso diverso da quello fino a quel momento utilizzato. Sarà necessario modificare la recinzione costruendo un nuovo cancello.

Se, come spesso avviene, l’area nella quale si interviene è a meno di 150 metri da un corso d’acqua, sarà necessario richiedere ed ottenere regolare autorizzazione paesaggistica. Ma cos’ha a che vedere tutto ciò con il paesaggio? Eppure pratiche simili a questa intasano gli uffici di comuni e soprintendenze di tutta Italia. Ma non si tratta di una legge sbagliata, si tratta, come spesso accade, di una legge non completamente attuata. Quando fu promulgata la legge Galasso, motivata dall’urgenza di difendere il territorio nazionale dall’aggressione cementificatrice ed inquinante, si pensò di ovviare alla genericità di una tutela diffusa indistintamente su territori così vasti rendendo obbligatoria la specifica pianificazione, facoltativa nella legge del 1939. Si tratta cioè di realizzare piani regionali che definiscano in modo specifico le aree degne di tutela paesaggistica eliminando vincoli impropri.

Ciò consentirebbe di sveltire molte pratiche edilizie eliminando i tempi di autorizzazione paesaggistica ma, soprattutto, consentirebbe di concentrare le poche risorse, umane ed economiche, di cui la pubblica amministrazione dispone per la tutela del paesaggio, su quelle porzioni di territorio realmente importanti e degne di protezione. Oggi le due leggi sopra citate, insieme alla legge 1080 del 1939 sui beni culturali, sono riunite nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) che conserva i principi e i procedimenti originari adattandoli alle nuove condizioni istituzionali ed amministrative (dall’epoca monarchico-fascista alla repubblica democratica) e mantenendo l’obbligo della pianificazione. Tuttavia poche regioni sono dotate di un Piano Paesaggistico Regionale PPR approvato, tra queste, Toscana, Sardegna e Puglia. Alcune hanno un piano solo adottato ed altre, come il Veneto, sono da anni in corso di redazione del loro piano. Quello qui riportato è solo uno dei tanti esempi di inadempienza nel campo della pianificazione territoriale; un’attività che, se fosse compiuta con continuità e con l’impegno delle necessarie risorse umane ed economiche dalla pubblica amministrazione risolverebbe tanti problemi endemici in Italia. Il perché invece la pianificazione territoriale sia la cenerentola dell’impegno pubblico e brilli per la discontinuità nella sua realizzazione ed attuazione potrebbe essere oggetto di un altro articolo.

Marco Manferrari

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